Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 125
In vigore dal 12 nov 1964
Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 9 OTTOBRE 1964, N. 990.
È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.
La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.
Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.
È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.
Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.
Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-125