Testo unico delle leggi sanitarieCapo IISez. I

Art. 113

In vigore dal 24 ago 1934
La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli : a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio; b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'; c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-113

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