Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II›Sez. I
Art. 110
In vigore dal 24 ago 1934
L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa ìobbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell' accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-110