Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II›Sez. I
Art. 109
In vigore dal 12 mag 1968
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell', è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.
L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-109