Testo unico delle leggi sanitarieCapo IISez. I

Art. 109

In vigore dal 12 mag 1968
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell', è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-109

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