Testo unico delle leggi sanitarieCapo IISez. I

Art. 114

In vigore dal 26 giu 1960
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale: a) per la fine dell'ente e della istituzione; b) per volontaria rinuncia; c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-114

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