Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 119

In vigore dal 12 mag 1968
Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. È demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia. Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-119

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