Testo unico delle leggi sanitarieCapo IIISez. I

Art. 130

In vigore dal 24 ago 1934
Le Università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanità, a istituire scuole convitto professionali per infermiere. Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici. Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
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