Testo unico delle leggi sanitarieCapo IIISez. I

Art. 135

In vigore dal 24 ago 1934
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio. Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera. Presso le scuole convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive. Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
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