Testo unico delle leggi sanitarie›Capo III›Sez. I
Art. 134
In vigore dal 24 ago 1934
Nelle scuole convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere andata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-134