Testo unico delle leggi sanitarie›Capo III›Sez. I
Art. 131
In vigore dal 24 ago 1934
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-131