Testo unico delle leggi sanitarieCapo IIISez. I

Art. 138

In vigore dal 24 ago 1934
Per la costruzione delle scuole prevedute negli possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche. Il Ministero dell'interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
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