Testo unico delle leggi sanitarieSez. VI

Art. 251

In vigore dal 14 nov 1986
È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a tremila.

Note all'articolo

  • La L. 11 ottobre 1986, n. 713 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici a decorrere dal 14 novembre 1986.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-251

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