Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 248

In vigore dal 24 ago 1934
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità. Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
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