Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. IV
Art. 248
In vigore dal 24 ago 1934
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.
Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-248