Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 253
In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-253