Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 249

In vigore dal 24 ago 1934
Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. Salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-249

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