Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 244

In vigore dal 24 ago 1934
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la multa da lire trecento a duemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-244

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