Testo unico delle leggi sanitarieCapo VI

Art. 240

In vigore dal 24 ago 1934
La violazione delle norme indicate negli , salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-240

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo