Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 241
In vigore dal 24 ago 1934
Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-241