Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 245

In vigore dal 24 ago 1934
È vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
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