Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 246

In vigore dal 24 ago 1934
Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-246

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