Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 238
In vigore dal 24 ago 1934
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell', di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-238