Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 234
In vigore dal 24 ago 1934
Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-234