Testo unico delle leggi sanitarie›Capo V
Art. 231
In vigore dal 26 ago 1939
Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è definitiva.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a mille.
Note all'articolo
- La L. 16 giugno 1939, n. 1112 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffe', alle osterie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-231