Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 228

In vigore dal 18 ott 1955
I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 50 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i 150 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità. Quando si tratti di progetti di importo; superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.

Note all'articolo

  • La L. 21 marzo 1949, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-228

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