Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 226

In vigore dal 24 ago 1934
Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a duemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-226

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