Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 227

In vigore dal 24 ago 1934
È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione. Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-227

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo