Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 227
82 / 396In vigore dal 24 ago 1934
È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-227