Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 224

In vigore dal 24 ago 1934
I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-224

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