Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 220

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

Note all'articolo

  • Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-220

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