Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 220
AbrogatoIn vigore dal 1 gen 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380
Note all'articolo
- Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 138, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-220