Testo unico delle leggi sanitarie›Capo III
Art. 217
In vigore dal 24 ago 1934
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-217