Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 213
In vigore dal 12 giu 1954
Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell', ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.
In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Note all'articolo
- La L. 15 maggio 1954, n. 262 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-213