Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 211

In vigore dal 24 ago 1934
La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'. Il contravventore all'obbligo predetto è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-211

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