Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 206

In vigore dal 24 ago 1934
Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-206

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo