Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 203

In vigore dal 24 ago 1934
La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire duecento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-203

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