Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. X
Art. 200
In vigore dal 24 ago 1934
La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-200