Testo unico delle leggi sanitarieSez. X

Art. 200

In vigore dal 24 ago 1934
La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-200

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