Testo unico delle leggi sanitarieSez. X

Art. 196

In vigore dal 28 dic 1978
L'autorizzazione prefettizia preveduta nell' e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico. I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell' sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa. La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale. Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 2) che la presente modifica avra' affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-196

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