Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. X
Art. 199
In vigore dal 24 ago 1934
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.
L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-199