Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. XI
Art. 201
In vigore dal 27 dic 2002
È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "E' attribuito al sindaco, che provvede sentito Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicita' a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-201