Testo unico delle leggi sanitarieSez. X

Art. 198

In vigore dal 28 dic 1978
I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l'art. 43, comma 4) che sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma della predetta legge il presente articolo rimane in vigore, intendendosi sostiuiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale. Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 2) che la presente modifica avra' affetto a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-198

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