Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 205
In vigore dal 24 ago 1934
Il regolamento deve determinare:
a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell' e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-205