Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 205

In vigore dal 24 ago 1934
Il regolamento deve determinare: a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse; b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie; c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso; d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico; e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali; f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell' e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia; g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-205

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