Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 208
In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-208