Art. 208
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 208

18 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-208