Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 207
In vigore dal 24 ago 1934
Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-207