Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 210
In vigore dal 24 ago 1934
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.
È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-210