Art. 210
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 210

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In vigore dal 24 ago 1934
Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo. È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-210