Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 215
In vigore dal 24 ago 1934
Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-215