Testo unico delle leggi sanitarieSez. VIII

Art. 191

In vigore dal 24 ago 1934
La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva. Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica. Il contravventore a tali prescrizioni è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-191

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