Testo unico delle leggi sanitarieSez. VIII

Art. 190

In vigore dal 24 ago 1934
È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-190

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