Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VIII
Art. 190
In vigore dal 24 ago 1934
È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.
Il contravventore a tale divieto è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-190