Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VI
Art. 186
In vigore dal 24 ago 1934
La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-186