Art. 186
Testo unico delle leggi sanitarieSez. VI

Art. 186

310 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-186